venerdì 9 gennaio 2009

RIFORMA AVVOCATURA : ATTACCO AL FUTURO.

Torno a scrivere dopo parecchi mesi.
Lo faccio perchè spinto dal disappunto più totale nei confronti della riforma che il governo si appresterà a fare per ridisegnare la giustizia in Italia.
Non mi soffermo sulla riforma in generale, ma su di una parte di essa, quella relativa all'avvocatura.
In silenzio e senza troppa pubblicità, il cnf ha redatto una proposta di riforma che, se approvata, spezzerà le gambe a molti studenti di giurisprudenza.
In parole povere la riforma prevede la creazione delle "scuole forensi", alle quali il dottore in legge dovrà obbligatoriamente accedervi per ottonere il diritto di accesso al praticantato.
La selezione per accedervi sembra abbastanza dura.
Infatti il laureato dovrà superare un test giuridico, un esame in pratica.
Come se ciò non bastasse, la scuola forense prevede anche delle spese per il neo-studente.
La scuola costerà circa 3000 euro e i corsi dureranno due anni.
Le ore biennali di corso saranno 250.
Quindi riassumo.
Adesso, senza la riforma, il laureato di giurisprudenza può accedere senza problemi al praticantato, il quale è libero ed autonomo.
Con la riforma, l'accesso sarà condizionato dal superamento dell'esame per entrare in detta scuola forense a pagamento, che prevede dei corsi della durata di due anni.
Non bastano 5,6 o anche 7 anni di studio e di sacrifici economici, adesso c'è ne vogliono altri.
Ovviamente la riforma non tocca solo questo argomento.
Verrà modificato l'esame di stato, con una maggiore difficoltà delle prove.
Verrano depennate le materie più semplici, come diritto ecclesiastico, a favore dei tradizionali scogli, proc. penale, proc. civile, ecc..., che diverranno materie obbligatorie.
Inoltre non si potranno più utilizzare i codici commentati, cosa ancora permessa.
Il mio personalissimo parere è che tale riforma sia figlia della volontà del cnf di tutelarsi.
I vecchi saggi che lo formano, vogliono semplicemente tutelare il loro futuro e anche quello della loro stirpe.
Si vuole creare la casta degli avvocati, che permetterà solo a pochi eletti di diventare tutori della legge.
Saranno avvocati i figli degli avvocati, così come lo sono quelli dei giudici, o di politici.
E pensare che solo qualche giorno fa, il nostro "amato" premier si è scagliato contro la "corporazione dei piloti di volo"...adducendo che tali caste non fanne che male al nostro Paese.
Evidentemente per la nostra classe dirigente sono visibili solo quelle caste antipatiche...non quelle realmente prensenti o future.
Vi riporto di seguito gli articoli più preoccupanti della riforma.
Prima di far ciò, voglio personalmente ringraziare u.g.a.i., ossia i giovani avvocati che si stanno battendo, assieme a molte associazioni studentesce, contro tale riforma.
Per maggiori info www.ugai.it

RIFORMA KILLER

IL TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 41
(Contenuti e modalita` di svolgimento)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento,
a contenuto teorico e pratico,
del praticante avvocato finalizzato a fargli
conseguire le capacita` necessarie per l’esercizio
della professione di avvocato e per
la gestione di uno studio legale nonche´ a fargli
apprendere e rispettare i princı`pi etici e le
regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine e` tenuto
il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione
al quale e` condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione
nel registro dei praticanti e` necessario il superamento
di un test di ingresso, da svolgersi
periodicamente con modalita` informatiche
presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali,
tendente ad accertare la preparazione
di base del candidato sui princı`pi generali
degli ordinamenti e degli istituti giuridici
fondamentali.
3. Il test di ingresso e` disciplinato da regolamento
emanato dal CNF, con il quale sono
determinati le caratteristiche dei quesiti, i
metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati,
l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche
dei sistemi informativi e tutto quanto
attiene alla esecuzione e alla correzione della
prova stessa. L’aspirante praticante avvocato
e` ammesso a sostenere il test di ingresso
nella sede di Corte di appello nel cui distretto
ha la residenza. Ai fini dell’espletamento
della prova informatica e della correzione
della stessa viene istituita, per la durata
massima di due anni, presso l’ordine distrettuale
apposita commissione, formata da avvocati,
magistrati e docenti universitari.
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall’articolo 15.
5. Lo svolgimento del tirocinio e` incompatibile
con qualunque rapporto di impiego
pubblico o privato, con il compimento di altri
tirocini professionali e con l’esercizio di
attivita` di impresa; al praticante avvocato si
applica, inoltre il regime delle incompatibilita`
e delle relative eccezioni previsto per
l’avvocato dagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio e` svolto in forma continuativa
per ventiquattro mesi; la sua interruzione
per oltre sei mesi, senza giustificato motivo,
comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facolta` di chiedere nuovamente
l’iscrizione nel registro, che puo` essere
deliberata previa nuova verifica da parte
del consiglio dell’ordine della sussistenza dei
requisiti stabiliti dalla presente legge.
7. Il tirocinio puo` essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianita` di
iscrizione all’albo non inferiore a cinque
anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio
legale di ente pubblico;
c) per non piu` di sei mesi, in altro paese
dell’Unione europea presso professionisti legali,
con titolo equivalente a quello di avvocato,
abilitati all’esercizio della professione;
8. L’avvocato e` tenuto ad assicurare che il
tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso
per la finalita` di cui al comma 1; pertanto,
non puo` assumere la funzione per
piu` di due praticanti contemporaneamente,
salva l’autorizzazione rilasciata dal competente
consiglio dell’ordine previa valutazione
dell’attivita` professionale del richiedente e
dell’organizzazione del suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina
l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
anche occasionale; in ogni caso, al praticante
avvocato, decorso il primo anno, e`
dovuto un adeguato compenso commisurato
all’apporto dato per l’attivita` effettivamente
svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio
il praticante avvocato, decorso un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti,
puo` esercitare attivita` professionale solo in
sostituzione dell’avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo
e la responsabilita` dello stesso, in ambito
civile di fronte al Tribunale e ai giudici
di pace, e in ambito penale, nei procedimenti
che in base alle norme vigenti anteriormente
alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano
nella competenza del Pretore.
11. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalita` di svolgimento del tirocinio
e le relative procedure di controllo da
parte del competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione
del tirocinio, tenuto conto di situazioni
riferibili all’eta`, alla salute, alla maternita` e
paternita` del praticante avvocato, e le relative
procedure di accertamento;
c) le condizioni e le modalita` di svolgimento
del tirocinio in altro paese dell’Unione
europea.
12. Il praticante puo`, per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso
l’ordine del luogo ove intenda proseguire il
tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza
il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano,
e gli rilascia un certificato attestante
il periodo di tirocinio che risulti regolarmente
compiuto.
Art. 42.
(Corsi di formazione per l’accesso
alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso uno studio professionale, consiste altresı`
nella frequenza obbligatoria e con profitto,
per un periodo non inferiore a ventiquattro
mesi di corsi di formazione a contenuto
professionalizzante tenuti esclusivamente
da ordini e associazioni forensi.
2. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalita` e le condizioni per l’istituzione
dei corsi di formazione di cui al
comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni
forensi giudicate idonee, in maniera
da garantire la liberta` ed il pluralismo dell’offerta
formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di
formazione in modo da ricomprendervi, in
quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio
giuridico, la redazione degli atti giudiziari,
la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi,
la tecnica di redazione del parere stragiudiziale
e la tecnica di ricerca.
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore
a duecentocinquanta ore per l’intero
biennio;
d) le modalita` e le condizioni per la frequenza
dei corsi di formazione da parte del
praticante avvocato nonche´ quelle per le verifiche
intermedie e finale del profitto, che
sono affidate ad una commissione composta
da avvocati, magistrati e docenti universitari,
in modo da garantire omogeneita` di giudizio
su tutto il territorio nazionale.
3. I costi per la istituzione e lo svolgimento
dei corsi di formazione possono essere,
in parte, a carico dei praticanti che le
frequentano, ferma restando la possibilita`
per gli ordini e le associazioni forensi di accedere
a finanziamenti resi disponibili dallo
Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e
da privati. I consigli dell’ordine possono istituire
borse di studio o altre forme di agevolazione.
Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale e`
compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo
certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per
l’ammissione all’esame di Stato per le tre
sessioni immediatamente successive, salvo
il diritto di ripetere il biennio di tirocinio
al fine del conseguimento di un nuovo certificato
di compiuta pratica.
2. In caso di domanda di trasferimento del
praticante avvocato presso il registro tenuto
da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza
certifica la durata del tirocinio
svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio
risulti completato, rilascia il certificato
di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato e` ammesso a sostenere
l’esame di Stato nella sede di Corte
di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il
tirocinio sia stato svolto per uguali periodi
sotto la vigilanza di piu` consigli dell’ordine
aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame e` determinata in base al luogo di svolgimento
del primo periodo di tirocinio.
Capo III
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO
Art. 44.
(Disposizioni generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato
puo` essere sostenuto soltanto dal praticante
avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale,
che non abbia compiuto cinquanta
anni alla data di scadenza del termine previsto
per la presentazione della domanda di
partecipazione e che abbia superato la prova
di preselezione informatica di cui all’articolo
45.
2. La prova di preselezione informatica e
l’esame di Stato si svolgono con periodicita`
annuale nelle date fissate e nelle sedi di
Corte d’appello determinate con apposito decreto
del Ministro della giustizia, sentito il
CNF. Nel decreto e` stabilito il termine per
la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 45.
(Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica e`
disciplinata da regolamento emanato dal Ministro
della giustizia, acquisito il parere del
CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche
ed il contenuto dell’archivio dei
quesiti, i metodi per l’assegnazione degli
stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi,
le caratteristiche dei sistemi informativi
e dei relativi elaborati e quant’altro attiene
all’esecuzione della prova stessa ed
alla conservazione, gestione ed aggiornamento
dell’archivio dei quesiti. Il parere del
CNF e` reso entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorso il quale il Ministro
della giustizia adotta, comunque, il regolamento.
2. Nell’emanazione del regolamento di cui
al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene
ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell’archivio dei quesiti
previa classificazione degli stessi in base
a diversi livelli di difficolta`, al fine di consentire
la effettuazione contemporanea di
test diversi ai candidati; nelle materie codificate
i quesiti devono concernere argomenti
riferentisi a tutti i libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti
per materia e per grado di difficolta`, affinche
´ ogni quesito sia classificato in modo
tale da consentirne il raggruppamento per
materia e di distinguere le domande per
grado di difficolta`, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di
domande di pari difficolta`;
c) aggiornamento costante dell’archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che
essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito
di ciascuno gruppo per il quale la
prova si svolga congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre
a ciascun candidato, in modo da assicurare
la parita` di trattamento tra i candidati,
sia per il numero dei quesiti, sia per le materie
sulle quali essi vertono sia per il grado di
difficolta` per ciascuna materia;
f) previsione del numero delle domande
da assegnare, della loro ripartizione per materia
e del tempo massimo entro il quale le
risposte devono essere date;
g) previsione che, nell’attribuzione dei
punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficolta` del quesito;
h) determinazione dei meccanismi automatizzati
e relativa gestione per l’espletamento
della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si
intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari all’80 per cento di quello
massimo conseguibile in caso di risposta
esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella
di punteggio» allegata al regolamento di
cui al comma 1.
Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto
la redazione di un atto che postuli la conoscenza
di diritto sostanziale e di diritto processuale
in materia di diritto e procedura civile
o di diritto e procedura penale o di diritto
e giustizia amministrativa;
b) in una prova orale in forma di discussione
con la commissione esaminatrice, durante
la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti
materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale;
oltre ad altre due materie, scelte preventivamente
dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto
del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario
ed internazionale privato, diritto tributario,
ordinamento giudiziario.
2. Per la valutazione della prova scritta,
ogni componente della commissione d’esame
dispone di dieci punti di merito.
3. La Commissione annota le osservazioni
positive o negative nei vari punti dell’elaborato,
le quali costituiscono motivazione del
voto che viene espresso con un numero
pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti
per la correzione delle prove scritte tra i candidati
e le sedi di Corte di appello ove ha
luogo la correzione degli elaborati scritti.
La prova orale ha luogo nella medesima
sede della prova scritta.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati
che abbiano conseguito un punteggio
non inferiore a trenta punti nella prova
scritta.
5. Il Ministro della giustizia, sentito il
CNF disciplina con regolamento le modalita`
e le procedure di svolgimento dell’esame di
Stato e quelle di valutazione delle prove
scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei
seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita` e rigore metodologico
dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita`
di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei
fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita` di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarieta`;
e) dimostrazione della conoscenza delle
tecniche di persuasione e argomentazione.
6. La prova scritta si svolge col solo ausilio
dei testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Essa deve iniziare in
tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro
di giustizia con il provvedimento con il
quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i
testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei
giorni anteriori all’inizio della prova stessa
e collocati sul banco su cui il candidato sostiene
la prova. L’appello dei candidati
deve svolgersi per tempo in modo che la
prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro
della giustizia.
7. I candidati non possono portare con se´
testi o scritti, anche informatici, ne´ ogni sorta
di strumenti di telecomunicazione, pena la
immediata esclusione dall’esame, con provvedimento
di un commissario presente.
8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula,
ove si svolgono le prove dell’esame, scritti
od appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e
non ne fa immediata denuncia al commissario
e` escluso immediatamente dall’esame, ai
sensi del comma 7.
9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi
modo ad uno o piu` candidati, prima o durante
la prova d’esame, testi relativi al
tema proposto e` punito con la pena prevista
dall’articolo 326 del codice penale. Per i fatti
indicati in questo comma ed in quello precedente,
i candidati sono denunciati alla commissione
distrettuale di disciplina del distretto
competente per il luogo di iscrizione
all’albo, per i provvedimenti di sua competenza.
10. Per la prova orale, la commissione dispone
di dieci punti di merito per ciascuna
delle materie di esame.
11. Sono giudicati idonei i candidati che
ricevono un punteggio non inferiore a trenta
punti per ciascuna materia.
Art. 47.
(Commissioni esaminatrici)
1. La commissione esaminatrice e` unica
sia per la prova di preselezione informatica
che per l’esame di Stato, e` nominata dal Ministro
della giustizia ed e` composta da cinque
membri effettivi e cinque supplenti, dei
quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati
designati dal CNF tra gli iscritti all’albo
speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiori, uno dei quali la presiede; un
effettivo e un supplente magistrato con qualifica
non inferiore a quella di magistrato di
corte d’appello, un effettivo e un supplente
professore universitario o ricercatore confermato
in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni
sede di Corte d’appello, e` nominata una sottocommissione
avente composizione identica
alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero
dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento
candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario alle
dirette dipendenze del presidente, uno o piu`
funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati avvocati
che siano membri dei consigli dell’ordine o
componenti del consiglio di amministrazione
o del comitato dei delegati della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza forense
e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione
non possono essere eletti quali componenti
del consiglio dell’ordine, del consiglio
di amministrazione o del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del CNF nelle elezioni
immediatamente successive alla data di cessazione
dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di
abilitazione deve essere tempestivamente
pubblicizzato secondo modalita` contenute
nel regolamento di attuazione emanato dal
Ministro di giustizia entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il CNF puo` nominare, scegliendoli tra
gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il
patrocinio avanti le magistrature superiori,
ispettori per il controllo del regolare svolgimento
delle prove d’esame scritte ed orali
e l’uniformita` di giudizio tra le varie commissioni
d’esame. Gli ispettori possono partecipare
in ogni momento agli esami e ai lavori
delle commissioni di uno o piu` distretti
indicati nell’atto di nomina ed esaminare
tutti gli atti, con facolta` di intervenire e far
inserire le proprie dichiarazioni nei verbali
delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano
al CNF la relazione di quanto riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il Ministro
di giustizia puo` annullare gli esami in
cui siano state compiute irregolarita`. La nullita`
puo` essere dichiarata per la prova di singoli
candidati o per tutte le prove di una
Commissione o per tutte le prove dell’intero
distretto.
9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione
con risultato positivo, la commissione
rilascia il certificato per l’iscrizione
nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva
efficacia ai fini dell’iscrizione negli
albi.
Art. 48.
(Disciplina transitoria per la pratica
professionale)
1. Fino al quinto anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione
all’esercizio della professione di
avvocato puo` essere conseguita anche superando
l’esame di cui all’articolo 49, al termine
di un periodo di tirocinio pratico di
due anni, condotto secondo le modalita` sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di
formazione di cui all’articolo 42. Il termine
di cui al presente comma puo` essere prorogato
una volta sola, per altri due anni.
2. Alla proroga si provvede con decreto
del Ministro della giustizia, previo parere
del CNF.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei
praticanti, dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, e` necessario il superamento
di un test di ingresso secondo quanto
previsto dall’articolo 41.
4. All’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre
2001, n. 475, le parole: «di avvocato
e» sono soppresse.
Art. 49.
(Disciplina transitoria per l’esame)
1. L’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato previsto all’articolo
48, comma 1, ferma la prova di preselezione
informatica prevista dall’articolo 45,
si articola:
a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:
1) la redazione di un atto giudiziario
di primo grado, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su
un quesito proposto, in materia scelta dal
candidato tra il diritto civile, il diritto penale
e il diritto amministrativo;
2) la redazione di un atto giudiziario
di impugnazione, che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale su
un quesito proposto, in materia scelta dal
candidato tra il diritto civile, il diritto penale
e il diritto amministrativo;
3) la redazione di un parere motivato
da scegliersi tra tre questioni in materia regolata
dal codice civile, dal codice penale o dal
diritto amministrativo;
b) in una prova orale durante la quale il
candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti
materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale;
oltre ad altre due materie scelte preventivamente
dal candidato tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto
del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario
ed internazionale privato, diritto tributario,
ordinamento giudiziario.

2 commenti:

Daniele Verzetti il Rockpoeta® ha detto...

Diciamo la verità. ci hai fatto penare parecchio prima di tornare :-))) ma sei rientrato alla grande!!!!

Spero continuerai a postare.

Complimenti una disamina attenta per capire cosa vogliono fare. Vogiono minare la giustizia in ogni sua parte.

E purtroppo l'opposizione non sembra essere poi così contraria....

Ciao Davide e Bentornato!!!
Daniele

Anonimo Giuridico ha detto...

Sono un (giovane) avvocato (ma non sono figlio di altro avvocato o notaio, medico, ingegnere, giudice o politico... anzi), e la riforma è ancora tutta da definire. Probabilmente ci saranno non pochi correttivi. Quello però che voglio sottolineare è che la riforma (si spera opportunamente modificata negli aspetti meno chiari e più ingiusti) dovrebbe mirare a rendere più razionale l'accesso a una professione che negli ultimi decenni è andata progressivamente impoverendosi e dequalificandosi, e non solo per il professionista, ma anche il praticante, sempre più umiliato e costretto a svolgere mansioni di segretariato spesso a gratis e senza reali prospettive professionali per il futuro, stante il numero esoso di legali presenti in Italia (più di duecento mila) e la limitazione temporale e per materia e ufficio giudiziario del patrocinio legale.
Per cui, l'ideale sarebbe un'avvocatura magari più difficile nell'accesso o comunque capace di maggiore selezione, ma anche in grado di dare più garanzie ai giovani che ce la fanno in fatto di reddito, lavoro e soddisfazione professionale. Perché se la professione costituisce la tua stabilità economica e professionale per il domani, la difficoltà che dovrai superare per arrivarci verranno ampiamente ripagate con un'attività che potrà darti immediate soddisfazioni. Oggi, invece, la professione non garantisce un bel nulla e di avvocati ne vendono a mazzi agli angoli delle strade, sempre più frequentemente con un reddito di molto (se non di moltissimo) inferiore a quello di una donna che lava le scale in un condominio e senza le adeguate garanzie previdenziali e assicurative e senza la possibilità di permettersi neanche un auto usata...