E' ormai divenuto di moda, almeno da una parte della politica italiana, attaccare senza criterio l'operato dei giudici o dei pubblici ministeri.
Facendo ciò vengono meno una serie di garanzia costituzionali sulle quali si fonda il nostro ordinamento, per non parlare della fiducia che il cittadino ha nella giustizia, fiducia già seriamente messa alla prova da varie problematiche che qui vi spiegherò.
La magistratura detiene il potere giudiziario, che è quel potere che permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile,penale e amministrativa applicando la legge, nel rispetto del contraddittorio delle parti.
L'operato del giudice è quindi quello di, si applicare la giusta pena al caso concreto, ma anche quello di interpretare la legge e di adattarla al caso di specie.
Questa interpretazione è fondamentale, perchè, come nel caso dei pronunciamenti della Corte di Cassazione, da la possibilità al giudice di riempire vuoti legislativi, ossia di "creare" delle leggi assenti nel nostro ordinamento.
Tale attività deve essere libera, priva di ogni sorta di condizionamenti.
Purtroppo in Italia non è così e vengono meno una serie di norme costituzionali tesa a tutelare tale autonomia.
In Italia vige la separazione dei poteri, che è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto.
Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche (legislazione, amministrazione e giurisdizione) e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario, che appunto spetta solo e soltanto ai giudici.
Per tali ragioni, qualsiasi interferenza in tale attività, rappresenta una violazione della Costituzione.
Certamente si è liberi di contestare o di non approvare una decisione, ma certi organi politici non possono e non devono interferire con l'operato dei giudici, arrivando addirittura ad una guerra aperta.
Io ricordo che, ogni qual volta una Prefettura inzia un'indagine, lo fà su dei dati certi, non perchè un PM si alza storto la mattina e decide di indagare su Tizio o Caio.
Ci vuole sicuramente più rispetto per la giustizia, dato che se Tizio non ha violato nessuna norma, nel corso dei vari gradi di giudizio, verrà sicuramente provata la sua estraneità al fatto contestatogli.
Vorrei poi precisare alcuni punti che al cittadino, per forza di cose, sfuggono.
Si dice che in Italia la giustizia sia lenta.
Ciò è vero, ma perchè lo è?
E' vero perchè lo Stato decide di stanziare fondi per altre "necessità", quali per esempio le missioni militari all'estero o per alzare sempre il numero di appartenenti alla compagine governativa (vedi sottosegretari) o ancora per varere opere pubbliche che non vedranno mai la luce (ponte sullo stretto).
I Tribunali sono a secco di personale.
I giudici sono pochi e quei pochi hanno una mole di lavoro impressionante, sulla quale potrebbero lavorare almeno altri 2 o 3 loro colleghi.
I giudici sono pochi perchè il concorso per diventare giudice è assurdo, impossibile da passare se non con qualche aiuto.
Questo perchè un giudice sicuramente pesa enormemente sulle casse dello Stato, peso sicuramente giustificato da una utilità sociale non irrilevante, cosa che non si può dire per la maggior parte di Senatori o Deputati che occupano senza nessun beneficio le rispettive poltrone, non apportando nessun beneficio alla Nazione.
Allora perchè non riduciamo della metà il numero dei politici e non alziamo almeno di 1/3 il numero dei giudici?
Scommetteri tutto che con tale soluzione i tempi della giustizia si dimezzerebbero.
Altro problema che affligge i Tribunali.
Il numero dei cancellieri è poco. Il cancelliere è il cuore pulsante del Tribunale.
Rappresenta il braccio destro del giudice, esso svolge un'attività importantissima, in quanto fà da raccordo fra la giustizia e il cittadino e/o avvocato.
Tutta l'attività "cartecea" passa dalle mani del cancelliere, il quale aggiorna periodicamente il giudice sulle attività da svolgere.
Allora io mi chiedo, se la nostra politica vuole una giustizia migliore, se il cittadino lo vuole, perchè non investire di più in tale fondamentale settore?
Forse a qualcuno non conviene?
martedì 15 dicembre 2009
MAGISTRATURA : UN'AUTONOMIA CHE VA RISPETTATA.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 0 commenti
venerdì 11 dicembre 2009
CORTE COSTITUZIONALE : SIMBOLO DI DEMOCRAZIA E LIBERTA'.
Si sente più spesso parlare di Corte Costituzionale, di quelli che sono i suoi interventi a tutela della Costituzione italiana, dei suoi presunti favori alla sinistra italiana.
L'ultimo intervento del Premier Berlusconi, fra l'altro a Bonn dinanzi ai colleghi europei, ha visto le stessa Corte al centro dell'ennesimo scandalo.
La Suprema Corte, sarebbe secondo Berlusconi, governata dai giudici che, essendo tutti di sinistra, non fanno che mettere il bastone fra le ruote del Governo.
Ma leggiamo le parole del Premier.
"'In Italia la sovranita',dice la Costituzione, appartiene al popolo' e il Parlamento 'fa le leggi,ma se queste non piacciono al partito dei giudici questo si rivolge alla Corte Costituzionale' e la Corte 'abroga la legge'.La Consulta dunque da organo di garanzia e' diventato organo politico.'Contro il partito dei giudici cambieremo la Carta".
In realtà la Corte Costituzionale è da sempre il baluardo della Costituzione italiana.
I suoi membri vengono scelti direttamente dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
Questa struttura "mista" è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale.
Per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
Le competenze della Corte sono infinite e la sua pronuncia è obbligatoria ogni qual volta viene leso un principio contenuto nella nostra Costituzione.
Ovviamente Essa si interssa anche dei rapporti fra i vari organi dello Stato, affinchè ognuno rispetti le proprie competenze.
E' un organo con un storia importante, le cui regole fondanti sono contenute nella Costituzione stessa.
Tali caratteristiche richiederebbero maggior rispetto per questo Organo, che vanta fra le sue file i migliori giuristi che questo Paese possa avere.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 0 commenti
mercoledì 9 dicembre 2009
IL GOVERNO USA LA "FIDUCIA"...MA COSA VUOL DIRE ?
In Italia la questione di fiducia è un istituto parlamentare riservato al Governo e disciplinato dai regolamenti interni della Camera (art. 116) e, in modo più succinto, del Senato (art. 161).
Il governo pone la questione di fiducia su una legge, qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica.
Nella pratica politica tale strumento viene usato dal Governo per compattare la maggioranza parlamentare che lo sostiene o per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione.
Ponendo la fiducia tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata.
Tale caratteristica fà della fiducia una strumento lesivo del ruolo proprio del Parlamento, in quanto ne sminuisce l'attività stessa, rendendo inutile e superfluo il dibattuto parlamentare, base di ogni democrazia.
Nel caso in cui il Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal Governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera/Senato e pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 1 commenti
lunedì 7 dicembre 2009
IL GIUDICE DI PACE : conosciamolo un pò.
Il Giudice di Pace è l'organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entità.
Possiede alcune competenze anche in materia amministrativa ma il suo vero campo d'azione è il civile.
Ma chi è il giudice di pace?
Il giudice di pace è un magistrato onorario che, in via temporanea esercita funzioni di giudice.
Appartiene all'ordine giudiziario ed è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati i ordinari.
Dura in carica 4 anni e alla scadenza dell'incarico può essere riconfermato solo una volta. Può esercitare le sue funzioni fino al compimento del settantacinquesìmo anno di età.
Come dicevo prima la sua competenza riguarda principalmente il settore del civile.
Infatti recentemente è intervenuta la legge 69/2009 che ha alzato i tetti di tale competenza.
Dal 4/7/2009 si può andare dal giudice di pace per cause di valore fino a 5.000 euro, innalzati a 20.000 se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.
Inoltre,il giudice di pace,ha competenza esclusiva, quindi senza limiti di valore su:
- cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
- cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
In sintesi il giudice di pace rappresenta una importante figura giurisdizionale, tesa allo snellimento dell'attività del Tribunale.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 0 commenti
venerdì 4 dicembre 2009
PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA : LA STRADA GIUSTA?
Il governo, ricorrendo come consuetudine alla fiducia, esautorando di fatto il Parlamento dal suo ruolo di garante delle pluralità di pensiero, ha approvato il Decreto Ronchi con il quale si è dato il via alla liberalizzazione dei servizi pubblici, fra i quali spicca la gestione dell’acqua.
Va ricordato che l’acqua rappresenta, sia per il nostro ordinamento che per la Comunità Europea, un bene sociale nonché comune della società.
La sua privatizzazione ne lede le sue principali peculiarità, rischia di rendere tale bene inaccessibile a molta gente, anche se dal testo si evince che, la proprietà pubblica del bene acqua dovrà essere garantita attraverso una particole gestione dei servizi pubblici locali che sarà conferita in via ordinaria attraverso gare pubbliche.
La gestione in house sarà consentita soltanto in deroga e per situazioni eccezionali.
Ed è proprio quest’ultimo punto che mette sul piede di guerra le opposizioni, le quali vedono in questa frase la vera minaccia della privatizzazione dell’acqua, con conseguente diniego della popolazione.
Come si può garantire la trasparenza sia delle gare pubbliche sulla gestione dell’acqua che di un suo adeguato trattamento a livello nazionale?
Purtroppo in Italia non si riesce a garantire la legalità su cose molto più semplici, figuriamoci su di un bene che rappresenta il business del domani.
Si ha la sensazione che il tutto sia stato fatto troppo in fretta, senza garantire al cittadino le adeguate attenzioni.
Con due importanti Risoluzioni, una del marzo del 2004 e l’altra del settembre del 2006, l’UE dichiara che, essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno e
che l'acqua è un bene comune dell'umanità e, come tale, l'accesso all'acqua costituisce un diritto fondamentale della persona umana.
Pertanto l'UE chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015.
Quei pochi Stati, come per esempio la Francia, che hanno in passato privatizzato l’acqua, tornano sui loro passi, in virtù dei costi esorbitanti che il cittadino sopporta annualmente per tale servizio.
La speranza è che il nostro Governo si ravveda, anche in considerazione del periodo economico che la società sta attraversando, tornando a garantire un libero ma attento accesso all’acqua.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 0 commenti
mercoledì 11 febbraio 2009
MENTANA LASCIA, GRANDE FRATELLO NO...
Les italiens...
Molte volte i nostri cugini francesi ci etichettano così, un modo per descrivere il nostro modo un pò guascone di affrontare la vita.
Non sbagliano affatto.
In questi giorni l'Italia ha scritto una delle sue pagine di storia più importanti, con la povera Eluana che moriva nel letto di un ospedale, dopo anni di sofferenze, per blocco dell'alimentazione.
In Italia si è in sostanza applicata l'eutanasia.
Non entrando nel merito della decisione del padre, anche perché mi sono già pronunciato sul blog su tale argomento, mi soffermo su l'italica propensione al "capronaggio".
Siamo tutti una massa di caproni.
Perchè?
Come dicevo poc'anzi, in questi giorni l'Italia ha affrontato un tema cruciale per la sua storia, molte trasmissioni hanno dedicato la serata all'argomento, come Vespa per esempio.
C'è chi avrebbe voluto, come Mentana.
Avrebbe perchè mediaset non ha dato la disponibilità della fascia oraria, occupata niente di meno dal Grande Fratello...wow!
Questa si che è una trasmissione fondamentale per la nostra vita nonchè per il nostro cervello!
Queste le dichiarazioni dell'ex direttore di Matrix :
''Non esiste solo l'audience. Simili scelte tolgono credibilità' a chi le compie, e personalmente non ho nessuna intenzione di avallarle. Stasera su Canale 5 il dramma e' quello della cacciata di una concorrente dal Grande Fratello. A mezzanotte, se va bene, si parlerà' di Eluana, a Matrix. Andremo in onda comunque, per dovere di informare. Domani pero' rassegnerò' le dimissioni da direttore editoriale di Mediaset, per un altro dovere, quello di coerenza''.
Dopo le 00.00 Mentana ha la possibilità di trattare l'argomento, sconcerto.
Tutta la redazione giornalistica di mediaset fa quadrato in torno a Mentana, proclamando uno sciopero generale.
Ma vediamo come ha reagito il popolo italiano, cosa mai avrà scelto fra la grande trasmissione della Marcuzzi, dove a turno prendono la parola i filosofi del domani e trasmissioni che semplicemente trattavano un argomento forse più stimolante e di attualità...
Dall'ansa apprendo che :
"La puntata del Grande Fratello fa il record stagionale e vince gli ascolti battendo gli speciali dedicati alla morte di Eluana Englaro: il reality su Canale 5 ha avuto infatti il 31.78% di share pari a 7 milioni 920mila spettatori. Su Raiuno invece l'edizione straordinaria di 'Porta a Porta' tutta incentrata sulla vicenda Eluana ha totalizzato il 17.31% di share con 4 milioni 302 mila telespettatori. Su Retequattro lo speciale di Emilio Fede sullo stesso tema è stato visto da 1 milione 325 mila spettatori pari al 4.58% di share."
Come dire, può accadere di tutto...ma per favore non toccate le tette rifatte, i bicchieri che volano e insulti vari ed eventuali !!!
Complimenti vivissimi, con questo modo di ragionare mi spiego tante cose...forse anche certe vittorie politiche.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 3 commenti
sabato 7 febbraio 2009
LA VERA ITALIA.
Siamo in crisi, un dato di fatto.
La gente non arriva a fine mese, un dato di fatto.
Si stima che negli Usa, 600.000 persone abbiamo perso il posto di lavoro e lo stesso Obama ha dichiarato pubblicamente la gravità della situazione.
Indovinate cosa sono queste cose...dati di fatto, bravi.
Per quanto riguarda la nostra situazione, l'Italia, non vi preoccupate, siamo in una botte di ferro, ops...volevo dire di cristallo, ovviamente scadente.
Il nostro amato premier ha rassicurato più e più volte la popolazione, dichiarando che il resto del mondo non ha la solidità del nostro apparato economico, bancario.
Per carità, lo Stato ha stanziato una cifra considerevole per combattere la crisi economica che attanaglia il nostro Paese, ma tutti si chiedono servirà?
O meglio è sufficiente?
Berlusconi continua a dire che già nel 2009 le cose miglioreranno, che l'Italia sta bene, ecc...
Ma vediamo un pò cosa dice il Fondo Monetario Internazionale.
"Le prospettive per l'Italia sono tetre, con un'eventuale ripresa debole e lenta."
Caro Berlusconi, la ripresa sarà eventuale...
Ma andiamo avanti...
Il Fondo Monetario Internazionale conferma "due anni di recessione, con il pil 2009 in contrazione del 2,1% e quello 2010 dello 0,1%. Il rapporto-deficit pil tornerà quest'anno sopra il 3% a causa del deterioramento dell'economia, mentre il debito salirà al 108,2% offrendo al governo uno spazio limitato d'azione per fronteggiare la crisi globale."
Da ricordare che l'Italia ha il TERZO DEBITO PUBBLICO più grande del mondo.
Ma l'analisi del Fmi continua, andando nel dettaglio.
"Il pil italiano si contrarrà sia nel 2009 sia nel 2010, anno in cui la crescita pur "risalendo modestamente rimarrà decisamente al di sotto del già basso potenziale.
E questo anche perché l'Italia, rispetto ad altri paesi avanzati, è mal posizionata per lanciare un più aggressivo piano di stimoli fiscali contro la crisi in atto.
L'Italia deve continuare sulla strada delle liberalizzazioni ed è necessaria una vasta riforma del mercato del lavoro al fine di evitare ulteriori interventi parziali che esacerberebbero le iniquità già esistenti."
Le liberalizzazioni, cosa inizia da Bersani e bloccata dall'attuale governo, sono una delle tante vie per liberare il nostro Paese da innumerevoli remore del passato e mezzi che schiariscono il futuro.
Ma il governo ha inteso perseguire con la sua politica di casta, ultima dimostrazione la volontà di riformare l'avvocatura con l'intenzione di creare la casta degli avvocati e di impedire a tutti di accedere alla professione forense limitandola solo "ai figli di" tramite le scuole forensi, da frequentare dopo la laurea, ha numero chiuso, a pagamento e ad accesso condizionato da una prova d'ingresso altamente selettiva che inizia dal cognome.
Cari signori questa è l'Italia, serva del Vaticano, vedi il caso di Eluana...la Cei ordina, il governo esegue.
GRANDE NAPOLITANO !!!
Volete sapere le ultime dichiarazioni di Berlusconi sulla nostra ripresa economica?
Eccole :
"'il pil 2009 potrebbe essere migliore di quello previsto, che e' al -2,0%. Il decreto per l'auto consente di risparmiare 1,2 mld di gettito."
Già c'è una previsione più ottimistica sul ribasso del pil che per Berlusconi è del 2 mentre per il Fmi è del 2,1 e questo 0,1 per un Paese come l'Italia è una enormità!
Comunque il messaggio è chiaro, cari italiani adesso sta a voi combattere la crisi, andate e comprate auto, ovviamente Fiat.
Spendete, poi a mangiare ci pensano i nostri amati politici.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 0 commenti
venerdì 16 gennaio 2009
KAKA', ECCO L'OFFERTA CHE UCCIDE LA MORALE.
Da piccolo vedevo le partite del Milan con mio padre, il quale non è milanista ma semplice cultore del calcio.
Ammiravo le giocate di Van Basten, di Gullit, di Savicevic nonché le chiusure sempre perfette di Baresi.
Andavo in estasi per il mio Milan.
Crescendo ho capito che il calcio, ammirato con gli occhi di un bambino, non è tutta questa gran cosa.
Tante situazioni mi hanno portato a credere che oggi il calcio è soprattuto un business.
Le notizie che si susseguono in queste ore ne sono una amara conferma.
Lo sceicco del City è arrivato ad offrire oltre 120 milioni di euro per garantirsi le prestazioni di Kakà.
Francamente, a prescindere dall'aspetto tecnico sulla eventualità di accettare o meno l'offerta, si è oltrepassati il segno.
Il buon senso è morto e sepolto, così come il rispetto per tutte quelle famiglie che stentano ad arrivare a fine mese.
Il mondo del calcio, con tutti gli interessi che ci girano attorno, deve assolutamente essere ridimensionato.
Sponsor, procuratori, adesso anche gli sceicchi, sono categorie che hanno ucciso lo sport del calcio.
Il soccer prima era uno sport, adesso è un business.
Gli stessi calciatori, hanno perso il sentimento per questo sport, sempre pronti ad accettare l'offerta più ricca anche a costo di giocare in squadre senza nessuna storia e tradizioni e dalle scarse potenzialità.
La politica del denaro regna sovrana.
Francamente mi fanno solo pena, ormai è gente senza dignità.
Sicuramente possono permettersi una villa a Dubai o a Miami, ma la dignità no, quella non la si trova nei negozi.
Poi questi sceicchi, i peter pan della nuova generazione.
Vivono nelle loro isole che non ci sono e spendono e spandono le loro ricchezze in giro per il globo.
Vivono nel loro mondo, fatto di liquido nero, soldi, donne e macchine...e magari innumerevoli confezioni di viagra.
La loro fortuna, essere nati con il petrolio sotto il sedere!
Solo questo...
Magari se compressero i giornali, si renderebbero conto che in Africa si muore di fame e che un briciolo di umanità non dispiacerebbe...
Di certo sanno che Kakà già percepisce uno stipendio ricco, che all'anno gli frutta 9 milioni di euro e che non ha bisogno di aiuti...
Che facciano beneficenza altrove, come detto poc'anzi i posti dove farla di certo non mancano.
Ma d'altronde io che ne posso sapere di come va il mondo...fino a qualche anno fa vedevo il calcio con gli occhi di bambino.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 9 commenti
giovedì 15 gennaio 2009
X BOX, PS3, E NINTENDO WII TIRANO LE SOMME...
Il 2008 è finito da qualche settimana ma fa ancora parlare di se almeno per le grosse multinazionali del gioco da piattaforma.
Fra le innumerevoli classifiche che si redigono alla fine di ogni anno, una mi ha particolarmente colpito ( anche perchè sono interessato all'argomento ).
Mi riferisco alla classifica Hardware, risultato dovuto alle vendite del 2008 dei rispettivi prodotti sony, nintendo e microsoft.
Cari signori il 2008 è stato un anno epocale per la microsoft, finalmente l'x box 360 ha superato nelle vendite l'odiata rivale play station 3, la quale non ha neanche beneficiato degli ultimi sconti natalizi.
Ma eccovi la classifica :
1. nintendo DS
2. wii
3. psp
4. x-box 360
5. Ps3
6. Ps2
La nintendo la fa da padrona, occupando le prime posizioni, ma salta subito all'occhio il balzo della x-box, che dopo anni supera sia la ps2 che la sua prima rivale, la ps3.
La wii è inarrivabile per entrambe la piattaforme.
Per quanto riguarda i giochi la situazione è completamente diversa.
La sony recupera alla grande, occupando le primissime posizioni mentre la nintendo subisce una importante flessione.
Eccovi la top ten :
- 1 Pro Evolution Soccer 2009 (PS2)
- 2 Pro Evolution Soccer 2009 (PS3)
- 3 Brain Training del Dr. Kawashima (DS)
- 4 FIFA 09 (PS2)
- 5 Need for Speed Undercover (PS2)
- 6 Pro Evolution Soccer 2009 (PSP)
- 7 More Training del Dr. Kawashima (DS)
- 8 Wii Play (Wii)
- 9 Need for Speed Undercover (PS3)
- 10 Call of Duty: World at War (PS3)
Sicuramente ci saranno importanti novità per il 2009, la sony vuole tornare ad essere leader di settore anche nel campo hardware.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 0 commenti
venerdì 9 gennaio 2009
RIFORMA AVVOCATURA : ATTACCO AL FUTURO.
Torno a scrivere dopo parecchi mesi.
Lo faccio perchè spinto dal disappunto più totale nei confronti della riforma che il governo si appresterà a fare per ridisegnare la giustizia in Italia.
Non mi soffermo sulla riforma in generale, ma su di una parte di essa, quella relativa all'avvocatura.
In silenzio e senza troppa pubblicità, il cnf ha redatto una proposta di riforma che, se approvata, spezzerà le gambe a molti studenti di giurisprudenza.
In parole povere la riforma prevede la creazione delle "scuole forensi", alle quali il dottore in legge dovrà obbligatoriamente accedervi per ottonere il diritto di accesso al praticantato.
La selezione per accedervi sembra abbastanza dura.
Infatti il laureato dovrà superare un test giuridico, un esame in pratica.
Come se ciò non bastasse, la scuola forense prevede anche delle spese per il neo-studente.
La scuola costerà circa 3000 euro e i corsi dureranno due anni.
Le ore biennali di corso saranno 250.
Quindi riassumo.
Adesso, senza la riforma, il laureato di giurisprudenza può accedere senza problemi al praticantato, il quale è libero ed autonomo.
Con la riforma, l'accesso sarà condizionato dal superamento dell'esame per entrare in detta scuola forense a pagamento, che prevede dei corsi della durata di due anni.
Non bastano 5,6 o anche 7 anni di studio e di sacrifici economici, adesso c'è ne vogliono altri.
Ovviamente la riforma non tocca solo questo argomento.
Verrà modificato l'esame di stato, con una maggiore difficoltà delle prove.
Verrano depennate le materie più semplici, come diritto ecclesiastico, a favore dei tradizionali scogli, proc. penale, proc. civile, ecc..., che diverranno materie obbligatorie.
Inoltre non si potranno più utilizzare i codici commentati, cosa ancora permessa.
Il mio personalissimo parere è che tale riforma sia figlia della volontà del cnf di tutelarsi.
I vecchi saggi che lo formano, vogliono semplicemente tutelare il loro futuro e anche quello della loro stirpe.
Si vuole creare la casta degli avvocati, che permetterà solo a pochi eletti di diventare tutori della legge.
Saranno avvocati i figli degli avvocati, così come lo sono quelli dei giudici, o di politici.
E pensare che solo qualche giorno fa, il nostro "amato" premier si è scagliato contro la "corporazione dei piloti di volo"...adducendo che tali caste non fanne che male al nostro Paese.
Evidentemente per la nostra classe dirigente sono visibili solo quelle caste antipatiche...non quelle realmente prensenti o future.
Vi riporto di seguito gli articoli più preoccupanti della riforma.
Prima di far ciò, voglio personalmente ringraziare u.g.a.i., ossia i giovani avvocati che si stanno battendo, assieme a molte associazioni studentesce, contro tale riforma.
Per maggiori info www.ugai.it
RIFORMA KILLER
IL TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 41
(Contenuti e modalita` di svolgimento)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento,
a contenuto teorico e pratico,
del praticante avvocato finalizzato a fargli
conseguire le capacita` necessarie per l’esercizio
della professione di avvocato e per
la gestione di uno studio legale nonche´ a fargli
apprendere e rispettare i princı`pi etici e le
regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine e` tenuto
il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione
al quale e` condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione
nel registro dei praticanti e` necessario il superamento
di un test di ingresso, da svolgersi
periodicamente con modalita` informatiche
presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali,
tendente ad accertare la preparazione
di base del candidato sui princı`pi generali
degli ordinamenti e degli istituti giuridici
fondamentali.
3. Il test di ingresso e` disciplinato da regolamento
emanato dal CNF, con il quale sono
determinati le caratteristiche dei quesiti, i
metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati,
l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche
dei sistemi informativi e tutto quanto
attiene alla esecuzione e alla correzione della
prova stessa. L’aspirante praticante avvocato
e` ammesso a sostenere il test di ingresso
nella sede di Corte di appello nel cui distretto
ha la residenza. Ai fini dell’espletamento
della prova informatica e della correzione
della stessa viene istituita, per la durata
massima di due anni, presso l’ordine distrettuale
apposita commissione, formata da avvocati,
magistrati e docenti universitari.
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall’articolo 15.
5. Lo svolgimento del tirocinio e` incompatibile
con qualunque rapporto di impiego
pubblico o privato, con il compimento di altri
tirocini professionali e con l’esercizio di
attivita` di impresa; al praticante avvocato si
applica, inoltre il regime delle incompatibilita`
e delle relative eccezioni previsto per
l’avvocato dagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio e` svolto in forma continuativa
per ventiquattro mesi; la sua interruzione
per oltre sei mesi, senza giustificato motivo,
comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facolta` di chiedere nuovamente
l’iscrizione nel registro, che puo` essere
deliberata previa nuova verifica da parte
del consiglio dell’ordine della sussistenza dei
requisiti stabiliti dalla presente legge.
7. Il tirocinio puo` essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianita` di
iscrizione all’albo non inferiore a cinque
anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio
legale di ente pubblico;
c) per non piu` di sei mesi, in altro paese
dell’Unione europea presso professionisti legali,
con titolo equivalente a quello di avvocato,
abilitati all’esercizio della professione;
8. L’avvocato e` tenuto ad assicurare che il
tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso
per la finalita` di cui al comma 1; pertanto,
non puo` assumere la funzione per
piu` di due praticanti contemporaneamente,
salva l’autorizzazione rilasciata dal competente
consiglio dell’ordine previa valutazione
dell’attivita` professionale del richiedente e
dell’organizzazione del suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina
l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
anche occasionale; in ogni caso, al praticante
avvocato, decorso il primo anno, e`
dovuto un adeguato compenso commisurato
all’apporto dato per l’attivita` effettivamente
svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio
il praticante avvocato, decorso un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti,
puo` esercitare attivita` professionale solo in
sostituzione dell’avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo
e la responsabilita` dello stesso, in ambito
civile di fronte al Tribunale e ai giudici
di pace, e in ambito penale, nei procedimenti
che in base alle norme vigenti anteriormente
alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano
nella competenza del Pretore.
11. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalita` di svolgimento del tirocinio
e le relative procedure di controllo da
parte del competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione
del tirocinio, tenuto conto di situazioni
riferibili all’eta`, alla salute, alla maternita` e
paternita` del praticante avvocato, e le relative
procedure di accertamento;
c) le condizioni e le modalita` di svolgimento
del tirocinio in altro paese dell’Unione
europea.
12. Il praticante puo`, per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso
l’ordine del luogo ove intenda proseguire il
tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza
il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano,
e gli rilascia un certificato attestante
il periodo di tirocinio che risulti regolarmente
compiuto.
Art. 42.
(Corsi di formazione per l’accesso
alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso uno studio professionale, consiste altresı`
nella frequenza obbligatoria e con profitto,
per un periodo non inferiore a ventiquattro
mesi di corsi di formazione a contenuto
professionalizzante tenuti esclusivamente
da ordini e associazioni forensi.
2. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalita` e le condizioni per l’istituzione
dei corsi di formazione di cui al
comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni
forensi giudicate idonee, in maniera
da garantire la liberta` ed il pluralismo dell’offerta
formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di
formazione in modo da ricomprendervi, in
quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio
giuridico, la redazione degli atti giudiziari,
la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi,
la tecnica di redazione del parere stragiudiziale
e la tecnica di ricerca.
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non inferiore
a duecentocinquanta ore per l’intero
biennio;
d) le modalita` e le condizioni per la frequenza
dei corsi di formazione da parte del
praticante avvocato nonche´ quelle per le verifiche
intermedie e finale del profitto, che
sono affidate ad una commissione composta
da avvocati, magistrati e docenti universitari,
in modo da garantire omogeneita` di giudizio
su tutto il territorio nazionale.
3. I costi per la istituzione e lo svolgimento
dei corsi di formazione possono essere,
in parte, a carico dei praticanti che le
frequentano, ferma restando la possibilita`
per gli ordini e le associazioni forensi di accedere
a finanziamenti resi disponibili dallo
Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e
da privati. I consigli dell’ordine possono istituire
borse di studio o altre forme di agevolazione.
Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale e`
compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo
certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per
l’ammissione all’esame di Stato per le tre
sessioni immediatamente successive, salvo
il diritto di ripetere il biennio di tirocinio
al fine del conseguimento di un nuovo certificato
di compiuta pratica.
2. In caso di domanda di trasferimento del
praticante avvocato presso il registro tenuto
da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza
certifica la durata del tirocinio
svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio
risulti completato, rilascia il certificato
di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato e` ammesso a sostenere
l’esame di Stato nella sede di Corte
di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il
tirocinio sia stato svolto per uguali periodi
sotto la vigilanza di piu` consigli dell’ordine
aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame e` determinata in base al luogo di svolgimento
del primo periodo di tirocinio.
Capo III
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO
Art. 44.
(Disposizioni generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato
puo` essere sostenuto soltanto dal praticante
avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale,
che non abbia compiuto cinquanta
anni alla data di scadenza del termine previsto
per la presentazione della domanda di
partecipazione e che abbia superato la prova
di preselezione informatica di cui all’articolo
45.
2. La prova di preselezione informatica e
l’esame di Stato si svolgono con periodicita`
annuale nelle date fissate e nelle sedi di
Corte d’appello determinate con apposito decreto
del Ministro della giustizia, sentito il
CNF. Nel decreto e` stabilito il termine per
la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 45.
(Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica e`
disciplinata da regolamento emanato dal Ministro
della giustizia, acquisito il parere del
CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche
ed il contenuto dell’archivio dei
quesiti, i metodi per l’assegnazione degli
stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi,
le caratteristiche dei sistemi informativi
e dei relativi elaborati e quant’altro attiene
all’esecuzione della prova stessa ed
alla conservazione, gestione ed aggiornamento
dell’archivio dei quesiti. Il parere del
CNF e` reso entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorso il quale il Ministro
della giustizia adotta, comunque, il regolamento.
2. Nell’emanazione del regolamento di cui
al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene
ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell’archivio dei quesiti
previa classificazione degli stessi in base
a diversi livelli di difficolta`, al fine di consentire
la effettuazione contemporanea di
test diversi ai candidati; nelle materie codificate
i quesiti devono concernere argomenti
riferentisi a tutti i libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti
per materia e per grado di difficolta`, affinche
´ ogni quesito sia classificato in modo
tale da consentirne il raggruppamento per
materia e di distinguere le domande per
grado di difficolta`, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di
domande di pari difficolta`;
c) aggiornamento costante dell’archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che
essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito
di ciascuno gruppo per il quale la
prova si svolga congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre
a ciascun candidato, in modo da assicurare
la parita` di trattamento tra i candidati,
sia per il numero dei quesiti, sia per le materie
sulle quali essi vertono sia per il grado di
difficolta` per ciascuna materia;
f) previsione del numero delle domande
da assegnare, della loro ripartizione per materia
e del tempo massimo entro il quale le
risposte devono essere date;
g) previsione che, nell’attribuzione dei
punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficolta` del quesito;
h) determinazione dei meccanismi automatizzati
e relativa gestione per l’espletamento
della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si
intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari all’80 per cento di quello
massimo conseguibile in caso di risposta
esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella
di punteggio» allegata al regolamento di
cui al comma 1.
Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto
la redazione di un atto che postuli la conoscenza
di diritto sostanziale e di diritto processuale
in materia di diritto e procedura civile
o di diritto e procedura penale o di diritto
e giustizia amministrativa;
b) in una prova orale in forma di discussione
con la commissione esaminatrice, durante
la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti
materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale;
oltre ad altre due materie, scelte preventivamente
dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto
del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario
ed internazionale privato, diritto tributario,
ordinamento giudiziario.
2. Per la valutazione della prova scritta,
ogni componente della commissione d’esame
dispone di dieci punti di merito.
3. La Commissione annota le osservazioni
positive o negative nei vari punti dell’elaborato,
le quali costituiscono motivazione del
voto che viene espresso con un numero
pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti
per la correzione delle prove scritte tra i candidati
e le sedi di Corte di appello ove ha
luogo la correzione degli elaborati scritti.
La prova orale ha luogo nella medesima
sede della prova scritta.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati
che abbiano conseguito un punteggio
non inferiore a trenta punti nella prova
scritta.
5. Il Ministro della giustizia, sentito il
CNF disciplina con regolamento le modalita`
e le procedure di svolgimento dell’esame di
Stato e quelle di valutazione delle prove
scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei
seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita` e rigore metodologico
dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita`
di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei
fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita` di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarieta`;
e) dimostrazione della conoscenza delle
tecniche di persuasione e argomentazione.
6. La prova scritta si svolge col solo ausilio
dei testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Essa deve iniziare in
tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro
di giustizia con il provvedimento con il
quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i
testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei
giorni anteriori all’inizio della prova stessa
e collocati sul banco su cui il candidato sostiene
la prova. L’appello dei candidati
deve svolgersi per tempo in modo che la
prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro
della giustizia.
7. I candidati non possono portare con se´
testi o scritti, anche informatici, ne´ ogni sorta
di strumenti di telecomunicazione, pena la
immediata esclusione dall’esame, con provvedimento
di un commissario presente.
8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula,
ove si svolgono le prove dell’esame, scritti
od appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e
non ne fa immediata denuncia al commissario
e` escluso immediatamente dall’esame, ai
sensi del comma 7.
9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi
modo ad uno o piu` candidati, prima o durante
la prova d’esame, testi relativi al
tema proposto e` punito con la pena prevista
dall’articolo 326 del codice penale. Per i fatti
indicati in questo comma ed in quello precedente,
i candidati sono denunciati alla commissione
distrettuale di disciplina del distretto
competente per il luogo di iscrizione
all’albo, per i provvedimenti di sua competenza.
10. Per la prova orale, la commissione dispone
di dieci punti di merito per ciascuna
delle materie di esame.
11. Sono giudicati idonei i candidati che
ricevono un punteggio non inferiore a trenta
punti per ciascuna materia.
Art. 47.
(Commissioni esaminatrici)
1. La commissione esaminatrice e` unica
sia per la prova di preselezione informatica
che per l’esame di Stato, e` nominata dal Ministro
della giustizia ed e` composta da cinque
membri effettivi e cinque supplenti, dei
quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati
designati dal CNF tra gli iscritti all’albo
speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiori, uno dei quali la presiede; un
effettivo e un supplente magistrato con qualifica
non inferiore a quella di magistrato di
corte d’appello, un effettivo e un supplente
professore universitario o ricercatore confermato
in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni
sede di Corte d’appello, e` nominata una sottocommissione
avente composizione identica
alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero
dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento
candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario alle
dirette dipendenze del presidente, uno o piu`
funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati avvocati
che siano membri dei consigli dell’ordine o
componenti del consiglio di amministrazione
o del comitato dei delegati della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza forense
e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione
non possono essere eletti quali componenti
del consiglio dell’ordine, del consiglio
di amministrazione o del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del CNF nelle elezioni
immediatamente successive alla data di cessazione
dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di
abilitazione deve essere tempestivamente
pubblicizzato secondo modalita` contenute
nel regolamento di attuazione emanato dal
Ministro di giustizia entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il CNF puo` nominare, scegliendoli tra
gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il
patrocinio avanti le magistrature superiori,
ispettori per il controllo del regolare svolgimento
delle prove d’esame scritte ed orali
e l’uniformita` di giudizio tra le varie commissioni
d’esame. Gli ispettori possono partecipare
in ogni momento agli esami e ai lavori
delle commissioni di uno o piu` distretti
indicati nell’atto di nomina ed esaminare
tutti gli atti, con facolta` di intervenire e far
inserire le proprie dichiarazioni nei verbali
delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano
al CNF la relazione di quanto riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il Ministro
di giustizia puo` annullare gli esami in
cui siano state compiute irregolarita`. La nullita`
puo` essere dichiarata per la prova di singoli
candidati o per tutte le prove di una
Commissione o per tutte le prove dell’intero
distretto.
9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione
con risultato positivo, la commissione
rilascia il certificato per l’iscrizione
nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva
efficacia ai fini dell’iscrizione negli
albi.
Art. 48.
(Disciplina transitoria per la pratica
professionale)
1. Fino al quinto anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione
all’esercizio della professione di
avvocato puo` essere conseguita anche superando
l’esame di cui all’articolo 49, al termine
di un periodo di tirocinio pratico di
due anni, condotto secondo le modalita` sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di
formazione di cui all’articolo 42. Il termine
di cui al presente comma puo` essere prorogato
una volta sola, per altri due anni.
2. Alla proroga si provvede con decreto
del Ministro della giustizia, previo parere
del CNF.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei
praticanti, dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, e` necessario il superamento
di un test di ingresso secondo quanto
previsto dall’articolo 41.
4. All’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre
2001, n. 475, le parole: «di avvocato
e» sono soppresse.
Art. 49.
(Disciplina transitoria per l’esame)
1. L’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato previsto all’articolo
48, comma 1, ferma la prova di preselezione
informatica prevista dall’articolo 45,
si articola:
a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:
1) la redazione di un atto giudiziario
di primo grado, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su
un quesito proposto, in materia scelta dal
candidato tra il diritto civile, il diritto penale
e il diritto amministrativo;
2) la redazione di un atto giudiziario
di impugnazione, che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale su
un quesito proposto, in materia scelta dal
candidato tra il diritto civile, il diritto penale
e il diritto amministrativo;
3) la redazione di un parere motivato
da scegliersi tra tre questioni in materia regolata
dal codice civile, dal codice penale o dal
diritto amministrativo;
b) in una prova orale durante la quale il
candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti
materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale;
oltre ad altre due materie scelte preventivamente
dal candidato tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto
del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario
ed internazionale privato, diritto tributario,
ordinamento giudiziario.
Pubblicato da Dott. Davide Longo 2 commenti